CONGEDO PER LA CURA DEI FIGLI
Ogni caso di malattia o infortunio di un figlio dà diritto ad un congedo pagato fino a 3 giorni, per ciascun figlio. Per i figli fino all’età di 15 anni, non c’è limite al numero di congedi in un anno.
I tre giorni di congedo hanno lo scopo di permettere al genitore non solo di assistere il figlio malato, ma anche di organizzarsi per la sua custodia. Se la malattia o l’infortunio si protraggono bisognerà fare affidamento a parenti, conoscenti, baby-sitter o altre figure di riferimento.
Anche collaboratori e collaboratrici a tempo parziale hanno diritto al congedo e non è necessario recuperare i giorni di lavoro persi.
Il datore può richiedere un certificato di malattia o infortunio che comprovi l’assenza.
Questo congedo si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, anche se il regolamento del personale non lo prevede.
Legge sul lavoro (LL), art. 36, cpv 3 e 4
3. Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.
4. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.
(In vigore dal 1° gennaio 2021)
CONGEDO PER ASSISTENZA A FAMILIARI
Il congedo prevede il diritto all’esonero dal lavoro in caso di assenze di breve durata per l’assistenza a un familiare.
Il diritto si applica alla cura di familiari malati o infortunati come i figli (16 anni o più), il coniuge (anche il partner registrato), i fratelli e le sorelle, i nonni, i genitori o i suoceri, ma anche le persone che convivono nella stessa economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
È limitato al tempo necessario per l’assistenza e non può superare i 3 giorni per evento e i 10 giorni all’anno. Durante tale assenza, il datore di lavoro è tenuto a versare integralmente il salario al proprio collaboratore. All’interno di questi limiti, nel corso dell’anno è possibile assistere più persone prossime.
Anche collaboratori e collaboratrici a tempo parziale hanno diritto al congedo e non è necessario recuperare i giorni di lavoro persi.
Il datore può richiedere un certificato o un documento che comprovi l’assenza.
Questo congedo si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, anche se il regolamento del personale non lo prevede.
Legge sul lavoro (LL), art. 36, cpv 3 e 4
3. Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.
4. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.
(In vigore dal 1° gennaio 2021)
Codice delle Obbligazioni (CO), art. 329h – Congedo di assistenza ai familiari
Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
(In vigore dal 1° gennaio 2021)
CONGEDO PER FIGLI GRAVEMENTE MALATI
I genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio hanno la possibilità di beneficiare di un congedo di 14 settimane. Il congedo è finanziato tramite l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e può essere ripartito tra i genitori.
Il figlio deve essere minorenne al momento in cui insorge la malattia o si verifica l’infortunio. I problemi di salute devono essere attestati da un medico. I criteri determinanti sono i seguenti:
- si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica del figlio;
- il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure persino del decesso;
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
- almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è ritenuta un nuovo evento e dà diritto a un nuovo congedo.
L’indennità ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
Maggiori informazioni qui.
Codice delle Obbligazioni (CO), art. 329i – Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG148 a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.
2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.
3 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.
4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.
5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.
(In vigore dal 1° luglio 2021)